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DISCARICA DI SCAPIGLIATO 1982/2012

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campi elettromagnetici, legislazione e scuole PDF Stampa E-mail

In Italia è presente legislazione che impone limitazioni all’emissione di campi elettromagnetici (come nel caso del wireless) ad alta frequenza, sia per la protezione dei lavoratori che per quella dei cittadini.

La prima è il D.Lgs.81/08 (salute per i lavoratori), che recepisce la Direttiva Europea 2004/40/CE e altre, e che pone i limiti per l’intensità di campo elettrico ad alta frequenza generato dalle apparecchiature wireless di cui al grafico allegato.

Il Decreto non impone richieste di autorizzazione da parte del datore di lavoro, ma solo una valutazione del  rischio specifica da eseguire ALL’ATTO (ma non prima) della installazione della sorgente di campo elettromagnetico.

La seconda è la Legge 36 del 2001, accompagnata dal DPCM 08/07/03 (salute dei cittadini) che deriva dal Regolamento Europeo 99/519/CE e che pone anch’essa dei limiti per l’intensità di campo elettrico ad alta frequenza di cui al grafico allegato.

Anche in questo caso non sono previste pratiche autorizzative per gli impianti di alta frequenza.

Per quanto riguarda il rischio di emissioni di campi elettromagnetici o radio frequenza, ti posso dire che la norma CENELEC EN 50499 specifica che le attrezzature marcate CE valutate secondo norme tecniche armonizzate (i cui estremi sono cioè pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea), tra cui:

 

-         stazioni  radio  base  e  stazioni  terminali  fisse  per sistemi di telecomunicazione senza fili (di cui alla norma EN  50385)

 

-         apparecchiature  fisse  per  trasmissione  radio (110 MHz - 40 GHz) destinate a reti di telecomunicazione senza fili (di cui alla norma EN  50401)

possono essere definite “giustificabili” cioè non richiedono ulteriori approfondimenti strumentali di valutazione del rischio in quanto si possono reputare per loro natura che non comportino rischi per la salute provocando emissioni elettromagnetiche inferiori ai livelli di riferimento per la popolazione di cui alla Raccomandazione 99/519/CE.

Per tale tipo di sorgenti di radiofrequenze pertanto, non è necessaria alcuna valutazione strumentale, in quanto la loro potenza e il loro spettro di emissione, secondo norme tecniche, sono tali da non superare i limiti di cui alla Raccomandazione 99/519/CE (e quindi a maggior ragione i limiti di cui alla Direttiva 2004/40/CE).

Per esperienza mia personale, ho avuto l’occasione di misurare, con apparecchiatura dedicata, campi elettromagnetici ad alta frequenza in presenza di apparati wireless di aziende anche estese (e quindi con necessità di potenze di emissione in gioco importanti), ma ho sempre rilevato valori ampiamente al di sotto dei limiti sopra richiamati.

Che poi tali limiti siano veramente cautelativi per la popolazione e per i lavoratori è questione sulla quale qualcuno nutre dei dubbi e per questo lascio la parola ai medici.

Consiglio quindi di richiedere i dati dell’apparecchiatura che intendono installare (soprattutto potenza di emissione, campo di frequenza, certificazione e marcatura CE) che poi potete girarmi per un parere e soprattutto pretendete una IMMEDIATA (articolo 29, comma 3 del D.Lgs.81/08, come recentemente modificato dalla Legge 161/14) valutazione del rischio da campi elettromagnetici all’atto dell’installazione del sistema.

A tale valutazione del rischio, la cui piena responsabilità è del datore di lavoro (dirigente scolastico) deve obbligatoriamente collaborare e dire la sua anche il medico competente (articolo 25, comma 1, lettera a) del D.Lgs.81/08).

Metto in evidenza che tale valutazione deve essere redatta (con criteri validati scientificamente) “da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia” (articolo 181, comma 2 del D.Lgs.81/08) e non dal primo pirla che passa.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, un caro saluto.

Marco Spezia (ingegnere della prevenzione MD – La Spezia)