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DISCARICA DI SCAPIGLIATO 1982/2012

DISCARICA DI SCAPIGLIATO 1982/2012

Incredibile tra Pisa e Livorno PDF Stampa E-mail

 

 

Acque radioattive del  reattore nucleare militare, chiuso dal 1981, scaricate nel Canale dei Navicelli, che collega Pisa a Livorno passando dalla base militare USA di Camp Derby


ATTO DI DIFFIDA STRAGIUDIZIALE

 

 

I Sottoscritti Sigg.ri … … … … … …

PREMESSO CHE

1)- Con Determina N. 2021 del 8.05.2012 del Dirigente Settore Ambiente della Provincia di Pisa autorizzava lo scarico delle acque proveniente dal sito del CISAM di S. Piero a Grado nel Canale dei Navicelli con le modalità riportate nel verbale della Conferenza provinciale riunitasi in data 23.03.2012;

2)- Nel Gennaio 2013 veniva resto noto sui media locali (TIRRENO, NAZIONE) che a breve termine avrebbe avuto luogo, presso il sito nucleare CISAM, il trattamento e lo smaltimento di 750 metri cubi di acque pari a 750.000 litri di acqua radioattiva presente nella piscina del reattore e in alcuni serbatoi di stoccaggio, che verranno depurati in loco e successivamente smaltiti nel Canale dei Navicelli (Tirreno 11.01.13);

 

3)- Lo sversamento delle acque, che si presumonodepurateederadioattivizzateavverrà nel Canale dei Navicelli con successivo scorrimento, attraverso lo scolmatore e il gioco delle correnti, verso le acque del porto e del litorale di Livorno, già pesantemente compromesse da molti fattori inquinanti (come i bidoni tossici recentemente caduti dalla Eurocargo Venezia) e penalizzate dall'impatto del rigassificatore e delle navi da crociera e commerciali che transitano in quell'area;


3)-
Durante tutta questa vicenda, le autorità preposte non hanno provveduto a informare e coinvolgere adeguatamente la popolazione come previsto espressamente dalla Convenzione di Aahrus, recepita dalla legislazione italiana con Legge 16 marzo 2001, n.108. Nessun rispetto nemmeno della Direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio dell'Unione Europea del 19.07.2011, istitutiva di un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, la quale precisa al suo punto (31) che La trasparenza è un fattore importante nella gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. La trasparenza dovrebbe essere garantita tramite un'effettiva informazione della popolazione e la possibilità per tutte le parti interessate, comprese le autorità locali e la popolazione, di partecipazione ai processi decisionali conformemente agli obblighi nazionali e internazionali;

 

4)- In particolare la Convenzione di Aahrus prevede che la partecipazione debba essere assicurata attraverso la procedura di autorizzazione per tutte le attività di cui all'art. 6, paragrafo 1, lett a) ed elencate nell'Allegato I di detta Convenzione, specificando inoltre che il risultato della partecipazione del pubblico deve essere debitamente preso in considerazione nella decisione finale di autorizzazione dell'attività in questione. Fin dalla fase iniziale del processo decisionale, i cittadini devono essere informati:

- sull'oggetto in merito al quale la decisione deve essere presa;

- sulla natura della decisione da adottare;

- sull'autorità a ciò deputata;

- sulla procedura prevista, ivi compresi i dettagli pratici relativi alla procedura di consultazione;

- sulla procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale;

 

5)- Il D. Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell'Ambiente) al suo art. 6 prescrive infatti che Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi: a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque [] o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto; l'Allegato III al D. Lgs. al Codice dell'Ambiente inserisce tra i progetti cui è necessario effettuare Valutazione di Impatto Ambientale le centrali nucleari ed altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori, esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica[n. 2.b)], i progetti relativi agli impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati ed anche quelli per gli impianti destinati esclusivamente allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati ed allo stoccaggio (previsto per più di 10 anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione [n. 3.a) e 3.b)];

6)- Se la normativa interna non dovesse essere ritenuta esauriente, le prescrizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale vengono imposte per l’attività di trattamento dei rifiuti radioattivi anche a livello comunitario ed in particolare dalla Direttiva 97/11/CE (d.p.c.m. 377/88; d.p.r.348/99); la stessa Convenzione di Vienna (ratificata con legge 16.12.2005 n.282), al suo art. 3, par. 3, prevede che questa sia applicata anche ai programmi militari o di difesa quando i rifiuti radioattivi siano dichiarati tali dal contraente (cosa che si evince dal Capitolo VI del Rapporto quadro del reattore TRS-1) ovvero quando il combustibile esaurito proveniente da programmi militari è definitivamente trasferito in programmi esclusivamente civili e gestito nell'ambito di questi programmi, cosa effettivamente accaduta con il combustibile del reattore TRS-1 quando è stato trasferito presso il deposito Avogadro di Saluggia e gestito nel quadro del programma nazionale di stoccaggio del combustibile esaurito;

 

7)- Le informazioni circa la composizione chimica e il contenuto radiologico dellacqua che si vorrebbe scaricare nel Canale dei Navicelli, nonché quelle relative alle tecniche di trattamento dellacqua contaminata per la loro frammentarietà e insufficienza, suscitano allarme nella popolazione;

 

8)- Il trattamento delle acque contaminate rientra nelle attività di decommissioning (smantellamento) del reattore RTS-1 del ubicato presso il CISAM di S. Piero a Grado come si evince dai documenti Rapporto quadro del reattore RTS-1; Appendice tecnica per il decommissioning del reattore RTS-1 entrambi emessi dal CISAM;

 

9)- Il reattore RTS-1, definitivamente arrestato nel 1980, ha cessato ogni attività attinente agli scopi di Difesa Nazionale per cui era stato concepito; le attività di decommissioning, ivi comprese quelle relative alla produzione, trattamento, manipolazione, detenzione, deposito, trasporto, raccolta e smaltimento di materie radioattive sono regolate dal D. Lgs. 17 marzo 1995, n.230 (ss.mm./s.m.i.) e sono soggette a nulla osta preventivo del Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministeri dell'Ambiente, dell'Interno, del Lavoro e della Previdenza sociale e della Sanità, sentite la regione o la provincia autonoma interessata e l'ANPA;

 

10)- LArt.162 del predetto D. Lgs. 230/95 prevede lemanazione di un Regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'Amministrazione della difesa che si uniformi ai principi di radioprotezione fissati nel presente decreto (230/95) e nella normativa comunitaria cosicché sia garantita la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti; detto Regolamento, emesso con DPCM 24/06/2005 n.183, e poi ampliato con il Decreto Ministero Difesa del 24 luglio 2007, trasferisce le funzioni di cui agli Artt. 28, 33 e 55 del D. Lgs. 230/95 ivi assegnate ai Ministeri dell'Industria, Ambiente, Interni, Lavoro, Sanità nonché quelle dellISPRA-ANPA, al solo Ministero della Difesa;

 

11)- Il decommissioning del reattore RTS-1, essendone cessate da oltre 30 anni le attività attinenti alla Difesa Nazionale, costituisce a tutti gli effetti una attività di natura industriale-civile con possibili quanto rilevanti ricadute sulla salute della popolazione e sullambiente, come testimonia il fatto stesso di voler sversare le acque provenienti dalla piscina del reattore al di fuori del sito militare del CISAM;

 

12)- Il regime autorizzativo e di controllo prefigurato dal DPCM 24/06/2005 n.183, e dal Decreto Ministero Difesa del 24 luglio 2007 per ciò che attiene il trattamento, smaltimento, raccolta, immagazzinamento dei rifiuti nucleari del CISAM contrasta:

a) con quanto previsto agli Art.19, 20 e 21 della Convenzione di Vienna;

b) con le prescrizioni della IAEA (Agenzia Internazionale per lenergia Atomica) contenute nei seguenti documenti: IAEA Safety Series 111-F; IAEA Safety Standard Series GSR-1 e GSR-3 (Relativi ai rifiuti) ; IAEA Safety Standard Series WSR-2 e WSR-5 (Relativi al decommissioning); IAEA Safety Standard Series NS-R-4 (Relativo ai Reattori di ricerca).

 

13)- Il quadro normativo prefigurato dal DPCM 24/06/2005 n.183 e dal Decreto Ministero Difesa del 24 luglio 2007, in difformità a quanto richiesto dallArt.162 del Dlgs 230/95, non rispecchia i principi della normativa europea e dello stesso Dlgs 230/95, dal momento che leffettiva indipendenza delle funzioni di regolamentazione rispetto a quelle svolte da altri organismi in materia di rifiuti radioattivi non è garantita, in quanto entrambe esercitate dallo stesso soggetto: in pratica il Ministero Difesa è il controllore di se stesso;

 

14)- Non da ultimo la presenza nelle acque radioattive provenienti dal CISAM di elementi radiogeni come il Trizio (H3) particolarmente pericoloso per la salute umana e per lambiente, necessitano di specifiche tecniche di trattamento secondo le raccomandazioni dellIAEA (Agenzia internazionale dellenergia atomica) nonché della best practice comunemente in uso presso altri paesi; la tecnica di trattamento dellacqua radioattiva indicata oggi dal CISAM (evaporazione sottovuoto) potrebbe risultare non adeguata al fine di eliminare i componenti radioattivi più leggeri (come il Trizio) tanto è vero che in precedenza lo stesso CISAM aveva ipotizzato di impiegare resine a scambio ionico, come risulta dal succitato Rapporto quadro del reattore RTS-1;

 

15)- La mancata informazione sullinsieme delle procedure di lavorazione dei rifiuti solidi radioattivi, del loro confinamento e immagazzinamento che faranno seguito alle attività di trattamento dellacqua contaminata, costituisce ulteriore elemento di incertezza nel valutare laffidabilità complessiva del decommissioning del reattore RTS-1:

* * *

Per quanto sopra esposto, stante il chiaro, grave ed evidente rischio per la salute pubblica e per l'ambiente che tale operazione di sversamento è suscettibile di comportare e l'illegittimità di detto progetto per contrarietà alla normativa primaria, costituzionale ed europea, i sottoscritti

DIFFIDANO

il Sig. MARCO FILIPPESCHI, nella propria qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Pisa, il Sig. ALESSANDRO COSIMI, nella propria qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Livorno, il Sig. ANDREA PIERONI, nella propria qualità di Presidente pro tempore della Provincia di Pisa ed il Sig. GIORGIO KUTUFA', nella propria qualità di Presidente pro tempore della Provincia di Livorno a continuare il progetto di trattamento e smaltimento delle acque radioattive presenti nella piscina del reattore e in alcuni serbatoi di stoccaggio nel Canale dei Navicelli e, per l'effetto

INVITANO

i predetti Sigg.ri, nelle loro rispettive qualità, a sospendere detto progetto, con l'avvertimento che, in difetto, saremo costretti a rivolgerci all'Autorità Giudiziaria competente al fine di vedere tutelati i nostri diritti.

Luogo, data

Firma