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DISCARICA DI SCAPIGLIATO 1982/2012

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ASA RISPETTA LA LEGGE ED APRI LA BORSA PDF Stampa E-mail

Dopo il risultato del referendum sull'acqua ASA (gestore del servizio idrico nell'AATO 5 Toscana Costa) deve rimborsare ai cittadini il 9,51 % delle bollette, la cosidetta "remunerazione del capitale investito".

Ma deve restituire anche il 25 % ai cittadini che hanno avuto l'acqua in deroga ai limiti di legge per anni. Si veda qui sotto la Delibera n. 22 del Consiglio di amministrazione di AATO 5 Toscana Costa, finora inapplicata, dell'8 novembre 2007.

 

AATO 5  TOSCANA COSTA

DELIBERAZIONE  CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 22 DEL 08.11.2007

Oggetto: Proposta di regolazione tariffaria delle forniture per usi temporaneamente non potabili

L’anno duemilasette il giorno 08 del mese di novembre, alle ore 15,00 a Livorno presso la sede dell’AATO 5 “Toscana Costa”si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’AATO n° 5 nelle persone dei sig.ri:

 

                               Presente             Assente

1             Pacini Paolo (PRESIDENTE)          X            

2             Anselmi Gianni                 X

3             Bandini Alessandro        X            

4             Bartaloni Cesare              X            

5             Cosimi Alessandro                          X

6             Fedeli Michele                 X

7             Martorella Enzo                               X

8             Panicucci Manolo            X            

9             Vai Daniele                        X

10           Genovesi Federica         X            

11           Nenci Alessandro            X            

 

Presiede l’adunanza il Presidente PACINI PAOLO;

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore  Barsotti Luca.

Assistono i funzionari Enrico Montagnani e Carmine Podda.

Sono altresì presenti i Sindaci dei Comuni di S.Vincenzo, Castagneto Carducci e Pomarance, rispettivamente Biagi, Tinti, Maggi

E’ presente per il Collegio dei Revisori il Presidente Costella

                                          Del.CdA n.22 del 08/11/2007

 OGGETTO: proposta di regolazione tariffaria delle forniture per usi temporaneamente non potabili

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

             Ricordato che:

•             con Deliberazione Assembleare n. 11 del 19.12.2001 è stato approvato il Piano di Ambito dell’ATO n. 5 “Toscana Costa” e con Deliberazione Assembleare n. 12/19.12.2002 è stata approvata la Convenzione di Gestione del Servizio Idrico Integrato costituita da Convenzione Tipo ex art. 11, c. 2 L. 36/94,  Patti Aggiunti e Disciplinare Tecnico,  successivamente modificata con specifiche deliberazioni assembleari;

•             con la stessa Deliberazione Assembleare n. 12/19.12.2001 è stato affidato il servizio idrico integrato dei comuni dell’Ambito n. 5 “Toscana Costa”ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L.R. n. 81/1995 alla società ASA S.p.A., consistente nella fornitura di acqua ad usi civili e dei servizi di fognatura e depurazione sulle acque reflue, nel presupposto che la tariffa sia applicabile solo dai Soggetti Gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare;

•             con Delibera Assembleare n° 05/08.02.2007 è stata sostanzialmente chiusa la prima Revisione Triennale del Piano di Ambito;

•             con successiva Delibera Assembleare n° 06/08.02.2007 è stata approvata l’articolazione tariffaria del servizio idrico integrato per l’anno 2007;

             Preso atto della possibilità concreta che si verifichino casi in cui, pur essendo assicurato il requisito-presupposto della potabilità ai sensi del DLgs n° 31/2001 relativo alla qualità delle acque destinate al consumo umano per i quantitativi di acqua immessi in rete, il medesimo requisito sia temporaneamente assente per la fornitura all’utenza finale a causa delle condizioni di degrado di porzioni della rete di distribuzione in gestione ad ASA, come certificato da apposita ordinanza del Sindaco, competente autorità sanitaria sul territorio comunale;

             Ritenuto che rientri tra le competenze di questa Autorità provvedere comunque alla definizione di apposito schema tariffario da applicare in via del tutto temporanea ed eccezionale alle forniture di cui sopra, nei presupposti di cui sopra;

A voti unanimi

DELIBERA

 

1.            di stabilire quale orientamento del Consiglio di Amministrazione, per le forniture alle utenze finali in cui venga a mancare temporaneamente il requisito-presupposto della potabilità, come asseverato da apposita ordinanza del Sindaco competente, uno sconto percentuale del 25% sui livelli tariffari previsti per ciascuno scaglione con contestuale esenzione della seconda eccedenza;

2.            di dare atto che tale condizione di non-potabilità dovrà avere carattere di non ricorrenza e risultare per periodi temporanei di limitata durata, dovendo il Gestore tempestivamente risolvere la problematica mettendo in atto tutte le azioni possibili ordinarie e straordinarie;

3.            di dare mandato alla Direzione di Ambito di esercitare uno stringente controllo che il Gestore ottemperi al fine di risolvere quanto prima la condizione temporanea di non-potabilità della fornitura;

4.            di proporre tale atto di regolazione all’Assemblea Consortile quale organo competente nella approvazione dello schema tariffario adeguato;

DELIBERA – a l t r e s ì –

 Con successiva unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 della legge 267/2000.